Statuto del Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane
Articolo 1
(Denominazione e sede)
In data 7 dicembre 2004 si è costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n.1 e successive modifiche l’Associazione di Promozione Sociale di donne latinoamericane denominata “Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane – COLIDOLAT”.
La sede legale dell’Associazione è in piazza delle Erbe n. 5/1 – 16123 Genova
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2
(Scopo)
L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associate o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associate, secondo principi di democrazia ed uguaglianza senza distinzione di nazionalità, razza, idee, e religione.
Scopo dell’Associazione è in particolare:
1. Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Valorizzare e potenziare le competenze delle donne nell’ambito professionale e socio-culturale anche favorendo forme di cooperazioni con i paesi della America Latina.
3. Promuovere e diffondere le culture dei paesi latinoamericani nei suoi molteplici aspetti come veicolo d’incontro e di socializzazione.
4. Costituire una rete d’informazione che permetta d’interagire con le varie istituzioni private e pubbliche e con singole persone.
5. Creare e promuovere progetti per lo sviluppo delle relazioni tra Italia e America Latina e viceversa.
Articolo 3
(Attività)
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite delle proprie aderenti e può organizzare attività quali:
1. organizzazione conduzione di iniziative a carattere tematico(convegni, mostre, spettacoli ecc.)
2. scambi di esperienze con altre Associazioni nazionali, europee ed internazionali
3. collaborazione con altri enti pubblici e privati ed associazioni al fine di promuovere ed sviluppare reti sia di relazione che di interscambio con la finalità di diffondere e promuovere la cultura
4. adesione ad organizzazioni, associazioni ed enti partecipando ai relativi organismi
5. traduzione ed interpretariato
6. lezioni di lingua spagnola, ispanoamericana, brasiliana a francese
7. animazione interculturale in lingua madre
8. pubblicazioni
9. corsi di danza e cucina e laboratorio gastronomico latinoamericano ed internazionale
10. progetti per motivare i giovani che, seguendo i corsi organizzati dagli enti specializzati di formazione, potranno avviarsi alla professione di guida turistica
Articolo 4
(Socie)
Sono ammesse a fare parte dell’Associazione coloro le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta della richiedente nella quale questa è tenuta ad indicare le proprie complete generalità.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessata, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
All’atto dell’ammissione la socia si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.
Le socie dell’Associazione possono essere :
– socie fondatrici: le donne latinoamericane fondatrici dell’Associazione
– socie sostenitrici: le donne e le persone giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e che desiderano sostenere l’Associazione attraverso un contributo economico più consistente
– socie onorarie: le persone di chiara fama e le persone giuridiche che, essendosi particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno alle missioni dell’Associazione, vengono ammesse nell’Associazione con tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Le socie (e soci) onorarie non sono tenute al pagamento della quota associativa e possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto
– socie ordinarie: le donne e le persone giuridiche che sostengono l’attività dell’Associazione con la loro diretta partecipazione alla vita organizzativa dell’Istituzione con il versamento della quota annuale
– socie fondatrici: le donne latinoamericane fondatrici dell’Associazione
– socie sostenitrici: le donne e le persone giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e che desiderano sostenere l’Associazione attraverso un contributo economico più consistente
– socie onorarie: le persone di chiara fama e le persone giuridiche che, essendosi particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno alle missioni dell’Associazione, vengono ammesse nell’Associazione con tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Le socie (e soci) onorarie non sono tenute al pagamento della quota associativa e possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto
– socie ordinarie: le donne e le persone giuridiche che sostengono l’attività dell’Associazione con la loro diretta partecipazione alla vita organizzativa dell’Istituzione con il versamento della quota annuale
Non è ammessa l’adesione temporanea all’Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.
Articolo 5
(Diritti e doveri delle socie)
Tutte le socie maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
Tutte le socie hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, le socie hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
La socia ordinaria avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in favore dell’Associazione.
L’Associazione può, in casi particolari, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo alle proprie associate.
Il comportamento della socia verso le altre aderenti e verso l’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.
Articolo 6
(Recesso ed esclusione della socia)
La socia può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente e da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.
La socia può essere esclusa dall’Associazione nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per almeno due anni dal termine di versamento richiesto
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione
L’esclusione della socia è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all’interessata.
Le socie recedute e/o escluse non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 7
(Organi sociali)
Gli organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea delle socie
b) Consiglio Direttivo
c) Presidenza
d) Vice Presidenza
e) Segreteria
f) Tesoreria
g) Collegio sindacale
h) Collegio arbitrale
Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.
Articolo 8
(Assemblea delle socie)
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, costituita dalle socie fondatrici ed ordinarie.
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale od altro luogo dalla Presidente dell’Associazione, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all’anno ed anche ogni volta lo ritenga necessario od opportuno mediante:
1.avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza
2.avviso affisso nei locali della sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza
1.avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza
2.avviso affisso nei locali della sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza
L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata:
1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od opportuno.
2. quando lo richieda almeno un decimo delle socie
1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od opportuno.
2. quando lo richieda almeno un decimo delle socie
Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea è presieduta dalla Presidente dell’Associazione o dalla Vice Presidente o da una sua delegata nominata tra i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza delle iscritte aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi a partire dal giorno successivo, qualunque sia il numero delle socie presenti.
L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
1. elezione della Presidente, della Vice Presidente, del Consiglio Direttivo, della Segretaria, della Tesoriera e dei membri del Collegio Sindacale e Collegio Arbitrale
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo
4. approvazione dell’entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo e di eventuali altri contributi provenienti da terzi
5. ratifica delle esclusioni delle socie deliberate dal Consiglio Direttivo6. approvazione del programma annuale dell’Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo
1. elezione della Presidente, della Vice Presidente, del Consiglio Direttivo, della Segretaria, della Tesoriera e dei membri del Collegio Sindacale e Collegio Arbitrale
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo
4. approvazione dell’entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo e di eventuali altri contributi provenienti da terzi
5. ratifica delle esclusioni delle socie deliberate dal Consiglio Direttivo6. approvazione del programma annuale dell’Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza delle presenti o rappresentati per delega.
Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socia ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di n. 4(quattro) deleghe.
L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi delle socie ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti
2. scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle socie e nominando uno o più liquidatori
1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi delle socie ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti
2. scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle socie e nominando uno o più liquidatori
Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutte le socie iscritte, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Ove non in regola non possono partecipare all’attività sociale né essere elette.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dalla Segretaria o da altra componente dell’Assemblea appositamente nominata. Il verbale è sottoscritto dalla Presidente e dalla redattrice ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura della Segretaria nella sede dell’Associazione. Ogni socia ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne copia.
Articolo 9
(Consiglio Direttivo)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto di un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri. Il Consiglio può cooptare altre componenti in qualità di esperte : queste ultime possono esprimersi o solo a titolo consultivo senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3(tre) mesi.
Le riunioni sono convocate dalla Presidente o da chi ne fa le veci con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare a mezzo di telefonata, lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax od e-mail. La spedizione dell’ordine del giorno deve avvenire almeno 3(tre) giorni prima della data prevista per la riunione.
La convocazione è decisa dal Presidente o da chi ne fa le veci; può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo delle componenti ; in tal caso la Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 3 (tre) giorni dalla richiesta.
Le componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza assoluta delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla vita ed alla conduzione dell’Associazione. In particolare:
1. stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua
2. redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione
3. redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale
4. delibera l’ammissione dei nuovi soci
5. delibera l’esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell’Assemblea
6. Ratifica nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidente o da chi ne faceva le veci per motivi di necessità ed urgenza
1. stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua
2. redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione
3. redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale
4. delibera l’ammissione dei nuovi soci
5. delibera l’esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell’Assemblea
6. Ratifica nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidente o da chi ne faceva le veci per motivi di necessità ed urgenza
Articolo 10
(Presidente dell’Associazione)
La Presidente dell’Associazione, che è anche la Presidente del Consiglio Direttivo, è eletta dall’Assemblea delle socie, resta in carica 4 (quattro)anni ed è rieleggibile.
La sua sostituzione nel corso del quadriennio decade allo scadere del quadriennio medesimo.
La Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e svolge la carica a titolo gratuito.
La Presidente convoca e presiede l’Assemblea delle socie ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.
Unicamente in caso di necessità ed urgenza la Presidente può:
a) assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo
b) disporre dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dalla Tesoriera senza autorizzazioni particolari dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo fino alla concorrenza di € 2.500 (duemilacinquecento).
Tutti detti provvedimenti a) e b) dovranno essere dalla Presidente sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Articolo 11
(Vice Presidente dell’Associazione)
La Vice Presidente dell’Associazione sostituisce la Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questa. E’ eletta dall’Assemblea per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile; la sua sostituzione durante il quadriennio decade allo scadere del quadriennio medesimo.
Fa parte del Consiglio Direttivo e coadiuva la Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 12
(Segretaria)
La Segretaria è eletta dall’Assemblea su proposta della Presidente e fa parte del Consiglio Direttivo. Essa redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, conserva i libri sociali, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente e cura lo schedario delle socie.
La Segretaria è eletta per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile; la sua sostituzione durante il quadriennio decade allo scadere del quadriennio medesimo; cura la parte organizzativa dell’Associazione e coadiuva la Tesoriera nell’elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Articolo 13
(Tesoriera)
La Tesoriera è eletta dall’Assemblea su proposta della Presidente per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. La sua sostituzione durante il quadriennio decade allo scadere del quadriennio stesso.
Essa fa parte del Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti :
– provvedere alla esazione delle quote sociali, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo
– predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo
– provvede alla regolare tenuta della contabilità e dei registri dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa
– provvedere alla esazione delle quote sociali, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo
– predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo
– provvede alla regolare tenuta della contabilità e dei registri dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa
Articolo 14
(Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale è composto di n. 3 membri eletti dall’Assemblea delle socie.
I membri del Collegio Sindacale restano in carica 4 (quattro) anni, sono rieleggibili e svolgono le funzioni a titolo gratuito.
Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Il Collegio Sindacale agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio.
Il Collegio Sindacale riferisce annualmente all’Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci.
Articolo 15
(Collegio Arbitrale)
L’Assemblea nomina, scegliendole fra le socie ordinarie dell’Associazione, la Presidente e le due socie che faranno parte del Collegio Arbitrale che dura in carica 4 (quattro)anni ed è rieleggibile.
Il Collegio si riunisce ogniqualvolta gli venga presentato reclamo contro il provvedimento di esclusione per indegnità di una socia deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.
Su proposta della Presidente dell’Associazione e con l’accordo e l’adesione delle parti interessate Il Collegio Arbitrale può essere chiamato a pronunciarsi in merito a contrasti tra le socie e gli organi sociali o tra le socie stesse.
Articolo 16
(Mezzi finanziari)
L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote sociali e contributi delle associate, nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. Detta entità non è frazionabile, non è cedibile e non è ripetibile in caso di recesso;
b) eredità, donazioni e legati e lasciti testamentari
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di altri Organismi internazionali;
e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi alle associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale
a) quote sociali e contributi delle associate, nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. Detta entità non è frazionabile, non è cedibile e non è ripetibile in caso di recesso;
b) eredità, donazioni e legati e lasciti testamentari
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di altri Organismi internazionali;
e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi alle associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale
L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associate e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d’imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Associazione, dopo la liquidazione, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.
I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra le associate ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.
Articolo 17
(Esercizio sociale e bilancio)
L’esercizio sociale è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo coadiuvato dalla Tesoriera, è depositato presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L’Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 10 (dieci) mesi.
Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione.
Il bilancio preventivo è predisposto dalla Tesoriera coadiuvata dalla Segretaria e sottoposto al Consiglio Direttivo e successivamente all’approvazione dell’Assemblea che decide a maggioranza.
Articolo 18
(Modifiche allo Statuto)
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno il 15% delle socie. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con voto favorevole della maggioranza assoluta delle socie ai sensi dell’articolo 8 comma 12 punto 1.
Articolo 19
(Scioglimento dell’Associazione)
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione è assunta dall’Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finalità similari, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
Articolo 20
(Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria delle socie in data 15 marzo 2010.
Genova, 15 marzo 2010.
La Presidente
dell’Assemblea La Segretaria
dell’Assemblea La Segretaria
Graciela del Pino Nancy Soraya Scano Suárez